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IL DIETISTA

Il dietista si occupa dell’educazione nutrizionale, sia in situazioni fisiologiche che patologiche, consiglia e guida le persone che vogliono nutrirsi in maniera sana, elabora piani dietetici terapeutici personalizzati, progetta menù per qualsiasi tipo di ristorazione collettiva (mensa scolastica, mensa azienda, mensa ospedaliera, …) ed organizza attività didattiche ed educative (progetti nelle scuole, corsi di cucina, spesa con la dietista, …).

 

Il Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo Profilo Professionale del dietista, pubblicato dal Ministero della Sanità (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 , n. 744), prevede:

 

ARTICOLO 1

1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo:  

Il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.

2. Gli specifici atti di competenza sono:

  • organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; 

  • collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;

  • elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente; 

  • collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;  

  • studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;     

  • svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero - professionale.

 

ARTICOLO 2

1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

 

ARTICOLO 3

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

 

ARTICOLO 4

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

CODICE DI ETICA PROFESSIONALE:

 

Premessa

Il Dietista è l'operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all'Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

 

CAPO I. Responsabilità professionale

Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.  

Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell'età e dell'origine.

Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n. 744).

Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.

Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l'autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze

Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l'obiettivo del miglioramento continuo della professione. 

 

CAPO II. Responsabilità verso la società

Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l'organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.

Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui "livelli di assunzione raccomandati" per la popolazione.

Il Dietista permette l'uso del suo nome o l'indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite a  prodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:                                                                                                                                                                     ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto, la fonte dell'informazione è indicata, le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza.

Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell'ambito delle normative.

Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell'informazione.

Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali. 

 

CAPO III. Responsabilità verso l'utente/cliente

Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti. e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui dirette.

Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s'impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell'autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può valere dell'obiezione di coscienza.

Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.

Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.

 

CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori

Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell'utente.

Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.

Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.

 

CAPO V. Responsabilità verso i colleghi

Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.

Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.

Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all'Associazione, l'assegnazione di premi o altri riconoscimenti.

Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l'effettuazione del tirocinio pratico.

[Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.andid.it]

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